STATUTO


STATUTO

 

BODY MIND CENTER SALO’ – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

 

Denominazione e sede

 

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica apolitica e senza fine di lucro denominata:

“BODY MIND CENTER SALò – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

Per motivi di spazio la denominazione dell’Associazione potrà essere abbreviata in “Body Mind Center Salò – ASD”.

 

Art. 2) L’Associazione ha sede in  Salò (BS), attualmente in Via Privata Carla Mortari n.12. L’eventuale trasferimento di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto.

 

Finalità

 

Art. 3) L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e il miglioramento della qualità della vita; non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

 

Art. 4) Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3) l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a) promuovere e sviluppare in generale lo sport quale strumento pedagogico ed educativo, attraverso l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non;

b) promuovere specificatamente l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle:

  • attività motorie mirate al benessere fisico e psichico dell’individuo attraverso l’ascolto del corpo, l’acquisizione di maggior consapevolezza e concentrazione, la gestione degli effetti dello stress e il risveglio della propria vitalità, in particolare attività a corpo libero che contribuiscono al riequilibrio, alla rigenerazione e alla prevenzione anche con corsi, conferenze, seminari (anche residenziali), videoproiezioni ed ogni altra forma di comunicazione mass-mediale;
  • discipline sportive dilettantistiche come da elenco del CONI in vigore e sue successive modifiche, con particolare riferimento a :

Danza Sportiva con le seguenti Discipline: Danze Coreografiche Etniche Popolari e di Carattere (94) (es. BellyDance), Danze Internazionali Freestyle Jazz Standard e Latine (96-97-98), Danze Accademiche Moderna e Contemporanea (92), Danze Nazionali Liscio Unificato e Sala (99) e Street Dance Urban Dance (101);

Ginnastica con le seguenti Discipline: Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness (111) e sue attività propedeutiche (es.Yoga e Pilates), Ginnastica per tutti (115) e Ginnastica Aerobica (113);

Pesistica con la seguente Disciplina: Cultura Fisica (217) e sue attività propedeutiche (es.Yoga);

Wushu Kung Fu Tradizionale con le seguenti Discipline: Taijiquan e Tuei Shou, Shaolin, Qi Gong (385);

Scacchi con la seguente Disciplina: Scacchi (238);

Dama con la seguente Disciplina: Dama Variante Italiana (89).

    • discipline olistiche motorie propedeutiche all’attività sportiva, che privilegiano lo sviluppo armonico corpo-mente dell’individuo, quali ad esemplificazione non esaustiva, Yoga, Biodanza, Pilates, Attività di Fitness, Danzaterapia, Olit Training Olistico, Teatrodanza, Danza Olistica, Ginnastica Dolce e Stretching;
    • attività di volontariato in collaborazione con enti aventi finalità sociali e assistenziali.

c) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive con le finalità e l’osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti;

d) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) organizzare e promuovere manifestazioni, gare, campionati e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale, attività di spettacolo, ambientali, assistenziali, anche collaborando con altri soggetti;

g) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

h) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport, con particolare attenzione all’aspetto olistico mirato al riequilibrio psicofisico ed energetico della persona;

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

– allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegate a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

– esercitare attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti norme fiscali ed amministrative, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopraddette finalità;

– svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

 

Durata

 

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Soci

 

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è accettata dal Segretario in rappresentanza del Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni  dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:

      • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
      • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
      • godere  dell’elettorato  attivo  e  passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. I soci si impegnano pure a dare la loro collaborazione gratuita all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso del pagamento della quota associativa o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Organi dell’Associazione

 

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

 

Assemblea dei soci

 

Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, sms o lettera cartacea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni e coloro che esercitano la patria potestà dei soci minorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

A ciascun socio spetta un solo voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

      • approvare il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
      • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
      • deliberare  su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

      • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
      • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
      • deliberare  su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea ordinaria e straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 ore.

Art. 19) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemlea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 30% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari, se redatte a mano, vanno trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono a disposizione dei soci per la consultazione.

 

Consiglio Direttivo e Presidente

 

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

      • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
      • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
      • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
      • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati;
      • la fissazione delle quote sociali;
      • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
      • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
      • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso mediante invio e-mail, sms o lettera cartacea da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. In caso di comprovata urgenza il termine di invio dell’avviso può essere ridotto a 3 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai restanti membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti o dimissioni del Presidente. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

Segretario e Tesoriere

 

Art. 27) Il Segretario cura la tenuta dei libri e registri associativi. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

Patrimonio ed esercizio finanziario

 

Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

      • quote associative e quote integrative finalizzate alle attività istituzionali;
      • eventuali entrate di carattere commerciale;
      • eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
      • eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, compresa la donazione.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, utili, beni, fondi, riserve o quote di capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere reinvestititi nelle attività per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

 

Scioglimento

 

Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

 

Art. 34) L’Associazione richiederà l’affiliazione o adesione ad un Ente di promozione sportiva con delibera del Consiglio Direttivo, inoltre, richiederà il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti sportivi vigenti.

Art. 35) L’Associazione accetta incondizionalmente di conformarsi ai principi dell’ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo statuto ed ai regolamenti dell’Ente di promozione sportiva cui l’Associazione stessa delibererà di aderire.

Art. 36) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dei soggetti su indicati nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

 

Norme finali

 

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

 

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori in sede di costituzione.